Autofattura Elettronica al posto dell’Esterometro. L’invio dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate su SDI, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro. In particolare le Autofatture di tipo TD17 – TD18 – TD19 riguardano operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia.
Tutti i Gestionali NewS sono in grado di generare Autofatture conformi alle disposizioni legislative.
TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero
Questa autofattura si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il soggetto italiano dovrà emettere un’autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario. Termini di presentazione:
TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’IVA non risulta imponibile per quest’ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA. Termini di presentazione:
TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta.
La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal cliente anche per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano. Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA. Termini di presentazione:
Vedi anche: Autofattura Elettronica con i Gestionali NewS