La Circolare 14/E del 17 Giugno 2019 ha introdotto novità riguardanti l’emissione della FE ed i termini per l’invio al Sistema di Interscambio generando non poche perplessità tra gli addetti ai lavori. In  particolare per quello che riguarda per le Fatture Differite (cioè quelle riepilogative riguardanti i DDT emessi nel mese).

Infatti la Circolare, in un esempio esplicativo, afferma che la fattura differita “… si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).” Risulta chiaro che, se è vero quello che si afferma, ci troviamo di fronte ad una vera rivoluzione per chi emette Fatture Differite a fine mese.

Dal primo Luglio, quindi, secondo la Circolare, la Data del Documento per le Fatture Differite NON sarà più quella di Fine Mese, ma quella dell’ultimo DDT emesso al Cliente. E’ evidentemente chiaro a tutti che si tratta di una norma assurda, in pratica inapplicabile e che per di più non trova nessun riferimento nella Legislazione vigente. E non ci risulta che le Circolari facciano Giurispudenza. Ma tant’è….

Cosa fare in concreto

Riportiamo alcuni estratti dall’ottimo articolo di Agenda Digitale, consultabile qui, che cerca di fare chiarezza sulla questione.

Sino al 30 giugno 2019 nelle fatture immediate la data di emissione coincide con la data di effettuazione della operazione; la emissione/trasmissione deve avvenire entro 10 giorni. La fatturazione differita consiste nella emissione di una fattura, generalmente con data fine mese, che riepiloga tutti i DDT del mese. Ciò realizza la tradizionale progressione tra numerazione di fattura e data di emissione. Nelle fatture anticipate, la data di effettuazione della operazione è quella di emissione della fattura, e determina la esigibilità/detraibilità dell’IVA esposta; la trasmissione/emissione deve avvenire entro 10 giorni dalla predetta data.”

“Dal primo luglio 2019 La situazione generale non è sostanzialmente mutata, ma è stato ampliato da 10 a 12 giorni il termine tra la data di effettuazione della operazione e la data di trasmissione/emissione [….]

Però la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate non appare condivisibile nel punto in cui suggerisce di indicare come data della fattura quello dell’ultimo DDT del mese. Infatti, fermo restando l’obbligo di inserire in fattura la data di effettuazione della operazione (e in mancanza di uno specifico campo la data dell’operazione può essere indicata ovunque, anche nel blocco in cui si riportano gli estremi dei DDT emessi e riepilogati con la fattura), non è cambiato nulla rispetto a prima, salvo che la data di effettuazione della operazione, campo nuovo della fattura, può essere omessa se coincidente con quella della fattura.

Quindi appare assolutamente corretta e non sanzionabile la condotta di chi aspetta fine mese per emettere la fattura che riepiloga tutti i DDT del mese (di cui indica gli estremi e il dettaglio, ovvero allega copia), indicando come data di emissione quella dell’ultimo giorno del mese e trasmette la fattura al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo.

L’indicazione della data di fine mese è conforme al dettato normativo, posto che l’articolo 21, comma 4, lettera a) è stato creato proprio per permettere alle imprese di aspettare fine mese per emettere una sola fattura per le consegne del mese, considerato che l’attività di “chiusura” della fatturazione non può che essere posta in essere non prima dell’ultimo giorno, ossia della data in cui si effettua la “conta” dei DDT emessi. Ritengo quindi di poter tranquillizzare gli operatori nell’affermare che possono procedere come per il passato senza rischio di essere assoggettati a sanzioni.”

Ricordiamo che i nostri gestionali indicano sempre, come da specifiche tecniche, la data ed il numero del DDT in caso di Fatturazione Differita, quindi la Data dell’ultima operazione è inclusa nel file e perfettamente consultabile.

La Data del Documento nella Fattura Elettronica
Tag: